Danno cagionato da cose in custodia

L’art. 2051 c.c. recita: ”Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”

La più recente giurisprudenza di legittimità statuisce che “la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.” (Cass. Civ. 18 Giugno 1999, n.6121; Cass. Civ. 30 Marzo 2007, n. 7934; Cass. Civ. 3 febbraio 2006, n.2284). E‘ stato altresì precisato che “il dovere di controllo e di custodia, posto dall’art. 2051 c.c., sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, ben potendo essere anch’esse idonee a cagionare il danno.” (Cass. Civ. 26 settembre 2006, n. 20825; Cass. Civ. 20 Febbraio 2006, n.4401; Cass. Civ. 20 febbraio 2006, n. 3651).

Quanto alla prova liberatoria di cui all’art. 2051 c.c., la giurisprudenza di Cassazione ha maturato negli anni un atteggiamento decisamente rigoroso. Esemplificativa di questa tendenza è la massima secondo cui “la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia…, è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, quanto al profilo causale dell’evento, ma ad un elemento esterno recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità ( Cass. Civ. 27 Marzo 2007, n. 7403; Cass. Civ. 6 febbraio 2007, n. 2563). In termini ancor più stringenti, si veda poi Cass. 29/9/2006 n. 21244 “ l’art. 2051 c.c. determina un’ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico mediante la liberatoria del fortuito… rimanendo sul custode il rischio del fatto ignoto.”