Responsabilità delle Autostrade per danni causati da oggetti sulla sede stradale

Capita spesso che le nostre auto subiscano danni perché urtano grossi oggetti presenti sulla sede stradale.

A chi si può chiedere il risarcimento dei danni in tali casi? Quando si può parlare di responsabilità delle autostrade ?

L’art. 2051 Cod. Civ. stabilisce “ciascuno è responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia” e quindi tale norma stabilisce una presunzione di responsabilità.

La Soc. Autostrade ha la custodia dell’autostrada e quindi, se si verifica un danno, si può presumere la sua responsabilità.

Occorre però anche ricordare che l’art. 2051 C.C. prosegue affermando: “salvo che si provi il caso fortuito”.

La Giurisprudenza della Cassazione ha affermato che si può ritenere che il danno derivi dal “caso fortuito” quando il danno è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, le quali, nemmeno con l’uso della ordinaria diligenza, potevano essere tempestivamente rimosse.

Nel caso di danni causati da urti contro oggetti  presenti sulla sede autostradale, l’oggetto potrebbe esser stato perso da terzi (e cioè da qualche veicolo in transito), pochi istanti prima dell’urto.

In tali casi la Società Autostrade non potrebbe essere considerata responsabile essendo il fatto attribuibile al caso fortuito e cioè ad una situazione “estrinseca alla sfera d’influenza della Soc. Autostrade poiché creata da terzi in tempi rapidi”.

La responsabilità della Soc. Autostrade può esser ravvisata, in tali casi, solo nell’ipotesi in cui il danneggiato riesca a provare che l’oggetto (sebbene perso da terzi) si trovava da tempo sulla sede stradale, e che, la Società Autostrade, benchè avvertita  non era tempestivamente intervenuta a rimuoverlo.

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Esiste invece la responsabilità della Soc. Autostrade, ogni qualvolta  si verifica un danno causato da una buca del manto autostradale, da un calcinaccio che cade  staccandosi dalla volta di una galleria, ecc..

In tali casi infatti la Società Autostrade, che ha la custodia della strada e delle gallerie, è responsabile perché non ha provveduto ad una diligente custodia e manutenzione dei beni sottoposti alla sua sorveglianza.

Danno cagionato da cose in custodia

L’art. 2051 c.c. recita: ”Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”

La più recente giurisprudenza di legittimità statuisce che “la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.” (Cass. Civ. 18 Giugno 1999, n.6121; Cass. Civ. 30 Marzo 2007, n. 7934; Cass. Civ. 3 febbraio 2006, n.2284). E‘ stato altresì precisato che “il dovere di controllo e di custodia, posto dall’art. 2051 c.c., sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, ben potendo essere anch’esse idonee a cagionare il danno.” (Cass. Civ. 26 settembre 2006, n. 20825; Cass. Civ. 20 Febbraio 2006, n.4401; Cass. Civ. 20 febbraio 2006, n. 3651).

Quanto alla prova liberatoria di cui all’art. 2051 c.c., la giurisprudenza di Cassazione ha maturato negli anni un atteggiamento decisamente rigoroso. Esemplificativa di questa tendenza è la massima secondo cui “la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia…, è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, quanto al profilo causale dell’evento, ma ad un elemento esterno recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità ( Cass. Civ. 27 Marzo 2007, n. 7403; Cass. Civ. 6 febbraio 2007, n. 2563). In termini ancor più stringenti, si veda poi Cass. 29/9/2006 n. 21244 “ l’art. 2051 c.c. determina un’ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico mediante la liberatoria del fortuito… rimanendo sul custode il rischio del fatto ignoto.”